|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
25 settembre 1996/fb |
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente
|
|
segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 presentato da
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
la sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995 da
|
|
__________
|
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’975.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE __________dell’UE di Lugano, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente all’importo di fr. 6’255.- oltre interessi del 5 % dall’8 settembre 1995,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 con la quale, in parziale accoglimento dell’istanza promossa dal__________ __________, è stato condannato a versare a quest’ultimo l’importo di fr. 6’255.- oltre accessori a saldo di due fatture emesse per cure ospedaliere prestate a favore del defunto padre ____________________
che con osservazioni 25 luglio 1996 la controparte ribadisce il benfondato della sua pretesa;
che con scritto 30 agosto 1996 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extra giudiziale al fine di liquidare la vertenza che lo oppone a quest’ultima;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che dovendo considerare il desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese del presente giudizio;
che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, peraltro neppure richieste,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 __________ è stralciato dai ruoli.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria