Incarto n.
16.96.00087

Lugano

25 settembre 1996/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’975.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE __________dell’UE di Lugano, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente all’importo di fr. 6’255.- oltre interessi del 5 % dall’8 settembre 1995,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 27 giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 con la quale, in parziale accoglimento dell’istanza promossa dal__________ __________, è stato condannato a versare a quest’ultimo   l’importo di fr. 6’255.- oltre accessori a saldo di due fatture emesse per cure ospedaliere prestate a favore del defunto padre ____________________

 

                                         che con osservazioni 25 luglio 1996 la controparte ribadisce il benfondato della sua pretesa;

 

                                         che con scritto 30 agosto 1996 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extra giudiziale al fine di liquidare la vertenza che lo oppone a quest’ultima;

 

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

                                         che dovendo considerare il desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese del presente giudizio;

 

                                         che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, peraltro neppure richieste,

 

 

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 12 luglio 1996 __________ è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La segretaria