Incarto n.
16.96.00088

Lugano

20 agosto 1996

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il “reclamo” 1° luglio 1996 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 11 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1995 da

 

 

 

avv. __________ avv. __________

 

 

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento  di fr. 896.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 18 agosto 1995 gli avvocati __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 896.50 a saldo della loro nota professionale 18 agosto 1994 relativa a prestazioni effettuate a favore della convenuta nell’ambito di una procedura di divisione ereditaria (doc. B);

 

                                         che all’udienza indetta per il contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato da parte degli istanti, ciò che le avrebbe cagionato un danno;

 

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace, in parziale accoglimento dell’istanza e per ragioni di equità, ha ridotto la pretesa degli istanti a fr. 500.-;

 

                                         che con scritto 1° luglio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando di non essere stata informata sul contenuto delle domande di interrogatorio formale presentate dalla parte istante e alle quali il giudice non aveva dato seguito;

che l’impugnazione è inammissibile poichè non chiede l’annullamento della sentenza del giudice di pace (art. 327 cpv. 1 CPC), ma lamenta solo il fatto di non aver conosciuto le domande di interrogatorio formale, poi non sottopostele, poichè il giudice non ha ammesso la prova;

che nemmeno è possibile collocare il gravame nell’ambito di una lesione del diritto della parte ad essere sentita, sia perché quelle domande sono rimaste inutilizzate nel processo, sia perché la parte che dev’essere interrogata (nel concreto: la ricorrente) ne avrebbe comunque preso conoscenza solo all’udienza di interrogatorio (art. 272 cpv. 3 CPC);

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 1° luglio 1996 __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria