Incarto n.
16.96.00097

Lugano

04 marzo 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per statuire sullo scritto 7 agosto 1996 di

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di lui promossa con istanza 20 giugno 1996 da

 

 

 

__________

 

 

 

e decisa con sentenza 29 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 29 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 accogliendo l’istanza 20 giugno 1996 inoltrata dall’impresa di costruzioni __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano notificatogli per il recupero di fr. 3’100.- oltre accessori a saldo di pretese dell’istante per l’esecuzione dei progetti di costruzione della casa del convenuto;

 

                                         che con scritto del 7 agosto 1996 __________ ha manifestato di volersi opporre alla domanda di rigetto dell’opposizione spiegandone i motivi, così come anticipato al contraddittorio in occasione del quale egli si era espressamente riservato la possibilità di indicare le ragioni a sostegno della propria contestazione della pretesa avversaria in una successiva procedura di disconoscimento del debito (cfr. verbale 29 luglio 1996);

 

                                         che dalla lettura di questo scritto si evince che __________ non è  intenzionato a ricorrere contro il giudizio pretorile, bensì intende, così come chiaramente suggeritogli in occasione dell’udienza di discussione e come appare dallo stesso verbale, proporre un’istanza di disconoscimento del debito;

 

                                         che di conseguenza lo scritto 7 agosto 1996 va ritornato alla Pretura di Lugano affinché abbia ad istruire la causa ai sensi degli art. 291 segg. CPC, intimando l’istanza alla controparte e citando le parti alla discussione,

 

 

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Lo scritto 7 agosto 1996 __________ viene ritornato alla Pretura di Lugano ai sensi dei considerandi.

                                        

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria