Incarto n.
16.97.00105

Lugano

3 ottobre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 26 settembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chesto il pagamento di fr. 2’000.- oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano,

domande respinte dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

che con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il                         pagamento di fr. 2’000.- oltre accessori a saldo della fattura                                    emessa il 26 luglio 1996 per la fornitura di materiale di stampa                           a quest’ultimo (doc. G);

 

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente saldato la pretesa avversaria con il pagamento, concordato tra le parti (doc. O), di fr. 4’500.- (doc. 1);

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un accordo circa la liquidazione della fattura 26 luglio 1996 con il pagamento a saldo di fr. 4’500.-, versati dal convenuto il 4 novembre 1996,   ha respinto l’istanza;

 

                                         che con atto ricorsuale 26 settembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 settembre 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione impugnata relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- l’errore da lei commesso nella redazione del suo scritto e relativo nota di credito 25 ottobre 1996 (doc. O), ove ha erroneamente quantificato in fr. 4’500.- il suo credito residuo anziché in fr. 6’500.-;

 

                                          che quindi, poiché di fatto nessun rimprovero viene mosso all’operato del primo giudice, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;

 

                                          che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC  e la LTG

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 26 settembre 1997 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, vanno poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria