Incarto n.
16.97.00106

Lugano

5 febbraio 1998/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (in sostituzione di Giani escluso)

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1997 presentato nella forma dell’appello da

 

 

 

__________

____________________

__________ e __________, __________

patr. Dallo studio legale __________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 20 dicembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa civile promossa con petizione 23 novembre 1992 da

 

 

 

__________

patr. Dall’avv. __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto la costituzione di una servitù di passo necessario veicolare a favore della sua quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ e a carico della particella no. __________ di proprietà dei convenuti, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

preso atto della decisione 19 settembre 1997 con cui la prima Camera civile d’appello ha trasmesso l’incarto a questa Camera per competenza;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   __________ è proprietaria della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, __________ e la Comunione ereditaria fu __________ composta dallo stesso __________ e da __________ sono comproprietari della PPP n. __________ del medesimo fondo base nonché della particella n. __________ antistante i posteggi e i garage posti sul mappale n. __________. A favore della quota di PPP di proprietà __________ è iscritta una servitù di posteggio a carico del fondo base, circoscritta alla zona prospiciente la rimessa n. 6. (doc. T)

                                         Tra le parti sono sorte da tempo divergenze, sfociate in varie procedure giudiziarie, a dipendenza dell’utilizzo da parte della signora __________ della particella n. __________ per accedere ai garage e posteggi di sua proprietà. Al fine di definire la questione, con petizione 23 novembre 1992 __________ ha convenuto in giudizio __________ e la Comunione ereditaria fu __________ chiedendo che venisse costituita a favore della sua quota di PPP e a carico della particella n. __________ dei convenuti una servitù di passo necessario senza indennità o – in via subordinata – mediante pagamento dell’indennità che sarebbe stata determinata dal perito, indennità che in sede di conclusioni ha riconosciuto per un importo massimo di

                                         fr. 1’110.-.

                                         I convenuti si sono opposti alla richiesta avversaria contestandone gli estremi, in particolare hanno contestato l’effettiva necessità per l’istante di dover transitare sul loro fondo per accedere ai suoi posteggi potendo la stessa utilizzare la strada coattiva a confine con il fondo base __________; essi hanno inoltre rilevato che l’accesso ai posteggi era identico già al momento in cui l’istante ha acquistato la sua quota di PPP, per cui l’odierna richiesta appare contraria alle regole della buona fede.

 

                                   2.   Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare della perizia giudiziaria  dalla quale è emersa l’effettiva e oggettiva impossibilità per l’istante di accedere al suo posteggio senza transitare su parte della part. __________ di proprietà dei convenuti, ha accolto la petizione e ha condannato i convenuti a fare iscrivere a registro fondiario una servitù di passo veicolare a carico della particella n. __________ e a favore della PPP n. __________ del fondo base __________ RFD di __________, da esercitare sulla porzione di terreno segnata in azzurro sulla planimetria allegata della perizia. Il pretore, tenuto conto dell’esiguità del fondo interessato, nonché del fatto che questo è già gravato da altre servitù di passo per cui un ulteriore aggravio non comporterebbe nessun danno per i proprietari del fondo gravato, non ha riconosciuto loro nessuna indennità. La tassa e le spese di giustizia sono state poste interamente a carico dei convenuti a motivo dell’infondatezza della loro opposizione alla costituzione della servitù di passo necessario.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo ricorso, presentato nella forma dell’appello e trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 19 settembre 1997 della prima Camera civile, __________ e i membri della comunione ereditaria fu __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver rilevato l’improponibilità della domanda formulata da __________ che anziché postulare l’emanazione di un giudizio  condannatorio ne ha proposto uno di carattere costitutivo del diritto di passo. Essi rimproverano inoltre al primo giudice di non aver considerato l’attribuzione di un’indennità quale presupposto per la concessione del diritto di passo, indennità che essi quantificano in fr. 15’000.- contestando, siccome incomplete, le valutazioni del perito giudiziario in merito al valore del loro fondo. Da ultimo contestano di doversi assumere tutte le spese giudiziarie non potendo la loro opposizione alla petizione essere considerata abusiva.

 

                                         Con osservazioni 10 marzo 1997 __________ postula la reiezione del gravame.

 

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale i ricorrenti fondano implicitamente il loro gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

                                         Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

 

                                   5.   La censura ricorsuale secondo la quale il pretore avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la petizione non può essere accolta. Infatti, secondo la dottrina più autorevole e la giurisprudenza, la proposta di giudizio nell’ambito di un’azione volta all’iscrizione di una servitù di  passo necessario non deve necessariamente essere condannatoria -nel senso che la sentenza conferisce al proprietario del fondo dominante  un’azione personale nei confronti del proprietario del fondo  gravato per ottenere l’iscrizione della servitù- ma può anche essere formatrice -ossia costitutiva della servitù medesima (Meier-Hayoz, Commentario bernese n. 66 e 67 ad art. 694 CC; ZBJV 125 (1989) 320 consid. 2), di modo che la proposta di giudizio così come formulata da __________ è corretta e non implica l’improponibilità dell’azione e tantomeno l’annullamento del giudizio impugnato.

                                     

                                   6.   Per l’art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità.

                                         Accertata in concreto e non più contestata in questa sede la necessità per l’istante di dover utilizzare la particella n. __________ RFD __________ per poter accedere alla sua proprietà (in particolare dalla sua area di posteggio) dalla strada pubblica, rimane da verificare se ai proprietari del fondo gravato sia dovuta o no un’indennità.

                                         Scopo dell’indennità riconosciuta al proprietario del fondo gravato è quello di compensare il pregiudizio subito dal suo fondo (Steinauer, Les droits réels, Vol. II, 1994, n. 1868d). Trattasi in sostanza di un risarcimento legale fondato sul principio dell’accomodamento e compensazione (Rep 1981 338; Caroni-Rudolf, Der Notweg, 1969, p. 131 e 132). L’entità del risarcimento, che deve tener conto della differenza tra il valore del fondo non gravato del passo necessario e quello del fondo gravato, si valuta secondo le modalità dell’indennità di espropriazione che garantisce all’espropriato la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l’espropriazione non avesse avuto luogo (Caroni-Rudolf, op.cit., p. 133; DTF 114 Ib 323 seg. consid. 3, 105 II 317; 85 II 402 consid. 3).

 

                                         Controversa in concreto è quindi la questione di sapere se la costituzione del diritto di passo in discussione comporti o meno un danno patrimoniale per il fondo dei convenuti (part. no. __________).

                                         A questo proposito, la conclusione del pretore che ha escluso l’esistenza di un danno, negando quindi ai convenuti il diritto a una qualsiasi indennità, non è arbitraria in quanto suffragata dalle risultanze istruttorie e fondata su una corretta concezione dei principi di diritto.

                                         In particolare, la perizia giudiziaria -contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti- ha considerato tutte le peculiarità del caso indicando chiaramente i parametri utilizzati per la valutazione dell’aggravio del loro fondo, ossia: le dimensioni ridotte del fondo gravato (11 mq), la funzionalità limitata del medesimo che è già utilizzato unicamente quale piazzale di accesso ed è così iscritto a RF (doc. V), l’esistenza di altre due servitù a carico del medesimo (una di passo veicolare a carico della particella n. __________ RFD __________ e una di passo pedonale a favore della particella n. __________ RFD __________) e la sua inedificabilità. A dipendenza di questa situazione il perito ha concluso che l’aggravio che comporta la servitù litigiosa sia da ritenere irrilevante per il fondo dei convenuti. (perizia p.7)

                                         Il fatto che il primo giudice si sia allienato su questo apprezzamento, fosse anche opinabile, non è comunque arbitrario per i motivi di fatto esposti, non suscettibili di contestazione. Né deve trarre in errore l’ulteriore osservazione del perito secondo cui il valore della servitù in esame potrebbe essere di fr. 1’100.-- (perizia p. 8). Infatti questa valutazione

                                         si basa su criteri diversi da quelli applicabili per il calcolo dell’indennità ex art. 694 cpv. 1 CC. In altre parole, il perito ha valutato in fr. 1’100.- il valore della servitù di passo contrapponendo gli interessi delle parti (rispettivamente “il vantaggio per il beneficiario e lo svantaggio per il proprietario colpito”) anziché riferirsi unicamente al danno cagionato al fondo gravato, danno che come detto egli aveva definito irrilevante

                                         Non vi sarebbe arbitrio nemmeno in base a altri criteri di stima della indennità (DTF 120 II 423), per altro indicati dalla giurisprudenza in casi particolari.

 

                                   7.   La domanda intesa a ottenere un’indennità di fr. 15’000.-- per il passo necessario è improponibile processualmente poichè formulata per la prima volta in questa sede: i convenuti nemmeno nel loro ultimo atto di causa, né a titolo subordinato hanno mai presentato una simile richiesta (art. 321 CPC).

                                         Comunque essa è infondata a dipendenza della reiezione della censura principale.

 

                                   8.   Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che in caso di soccombenza reciproca egli le può ripartire parzialmente o per intero fra le parti (cpv. 2 ).

                                         Per contro, giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito del riconoscimento di diritti necessari - come appunto nella fattispecie (art. 694 CC) - occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti avendo effetti paragonabili a un’espropriazione (Meier-Hayoz, op.cit., n. 69 ad art. 694 CC; DTF 85 II 402 consid. 3; I CCA 22 giugno 1995 in re Comune C./G). Di principio, quindi, colui che postula il riconoscimento del passo necessario deve sopportare gli oneri processuali, comprensivi di spese (di giustizia e peritali), tasse e indennità per ripetibili alla parte convenuta anche in caso di accoglimento della sua azione. A questo principio può essere derogato nei casi in cui la parte convenuta si oppone abusivamente alla richiesta di concessione del passo, quando pretende indennità sproporzionate oppure quando, in altro modo, fa uso in maniera temeraria e abusiva della sua facoltà di far stabilire dal giudice i presupposti della concessione del passo necessario (Caroni-Rudolf , op.cit., p. 115 e 116).

 

                                         Nella fattispecie, l’attribuzione di tutte le spese ai convenuti  non è arbitraria in considerazione delle circostanze del caso concreto debitamente valutate dal pretore, in particolare l’ingiustificata opposizione dei convenuti al principio medesimo dell’iscrizione di una servitù di passo e il conseguente impedimento dell’accesso dell’istante ai suoi posteggi, impedimento che ha costretto quest’ultima ad inoltrare la  presente procedura. L’atteggiamento intransigente dei convenuti è oltremodo incomprensibile se si pensa che in precedenza, ossia sino al sorgere delle divergenze che hanno portato le parti dinanzi al giudice, essi hanno sempre permesso all’istante di utilizzare il loro fondo per accedere ai suoi posteggi dalla strada pubblica, riconoscendo così implicitamente l’inadeguatezza dell’accesso come tale.

 

                                   9.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

 

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

 

 

pronuncia:                

 

 

                                   1.   Il ricorso 20 gennaio 1997 presentato da __________ e dai membri della Comunione ereditaria fu __________ __________ e __________, è respinto.

                                        

                                   2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 250.-

                                         b) spese                                                                 fr.   50.-

                                                                                                                         fr. 300.-

 

                                         sono poste a carico dei ricorrenti in solido i quali rifonderanno, pure in solido, a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria