Incarto n.
16.97.00110

Lugano

26 gennaio 1998/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 18 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta, solidalmente con il

marito __________, al pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione da questa interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano,

domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ alla quale aveva ceduto in data 12 aprile 1995 la lavanderia “__________ ” a __________ (doc. A), al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori corrispondenti al saldo di sua spettanza per diverso titolo ma comunque dipendente dal contratto citato;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali rimaste incontestate dalla convenuta che non ha presenziato all’udienza indetta per la discussione, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                         che innanzitutto la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;

 

                                         che per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

 

                                         che in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, la sentenza impugnata che ha concluso all’accoglimento delle pretese dell'istante sulla base della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del suo credito (doc. A, B e C),

                                         deve essere confermata;

 

                                         che spettava infatti alla convenuta partecipare alla discussione  dell’istanza e contestare in quella sede le argomentazioni avversarie, pena la presunzione della loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi /Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 170);

 

                                         che comunque il ricorso è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2);

 

                                         che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a proporre per la prima volta in questa sede le sue contestazioni in merito al credito vantato da controparte;

 

                                         che questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;

 

                                         che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

                                     

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.  70.-

                                         b) spese                                                                  fr.  50.-      

                                                                                                                         fr. 120.-

 

                                         già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         - __________                                                        Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria