Incarto n.
16.97.00112

Lugano

20 ottobre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 2 ottobre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 30 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1997 da

 

 

 

__________

Patr. dall’avv. dott. __________

 

 

 

con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’999.- oltre accessori a titolo di

risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a

fr. 4’329.- oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 30 settembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento  dell’istanza presentata il 13 giugno 1997 da __________, ha condannato __________ al pagamento di fr. 4’329.-, corrispondenti alle spese legali sopportate dall’istante e al torto morale patito a dipendenza dei reati di ripetuta calunnia e ingiuria commessi ai suoi danni dal convenuto per aver allestito e divulgato un volantino di contenuto razzista e intimidatorio indicando, a torto l'autore nella persona dell’istante;

 

                                         che con atto ricorsuale 2 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 ottobre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a giustificare e ridimensionare il proprio agire in relazione ai fatti che hanno condotto alla pronuncia del decreto di accusa 10 marzo 1997, e a evidenziare le sue precarie condizioni finanziarie;

 

                                         che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti di annullamento del giudizio impugnato;

 

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 2 ottobre 1997 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria