Incarto n.
16.97.00113

Lugano

5 novembre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 16 ottobre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 27 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 dicembre 1996 da

 

 

 

__________

patr. dallo studio legale __________

 

 

 

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 5’184.80 oltre accessori,

domanda accolta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 10 dicembre 1996 gli avvocati __________ - hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’184.80 a saldo della nota professionale emessa l’8 maggio 1995 (doc. D) per le loro prestazioni a favore del convenuto;

 

                                         che il pretore, con sentenza contumaciale 27 giugno 1997, ha accolto la domanda di causa;

 

                                         che con atto ricorsuale 15 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

                                      

                                          che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di 20 giorni;

 

                                          che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);

 

                                         che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89);

                                      

                                          che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, regolarmente notificata mediante invio raccomandato n. __________, è giunta all’Ufficio postale di __________ -luogo di domicilio del ricorrente come accertato da questa Camera- il 1° luglio 1997 dove è rimasta in giacenza sino al 17 luglio 1997 per poi essere rinviata al mittente;

 

                                         che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

                                         (data del timbro postale 16 ottobre 1997) il termine ricorsuale di 20 giorni, pur considerando il termine di giacenza di 7 giorni e le ferie estive (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC), era ampiamente scaduto, donde la tardività del presente gravame;

 

                                         che a titolo abbondanziale va rilevato che la citazione all’udienza, che il ricorrente sostiene non aver ricevuto, gli è stata regolarmente notificata una prima volta al suo indirizzo in __________ e, in un secondo tempo, mediante invio raccomandato no. __________ al suo domicilio a __________ dove gli è stata pure notificata la sentenza dedotta in cassazione, ragione per la quale il ricorrente non può che addebitare a sé stesso la mancata conoscenza del contenuto di questi atti giudiziari notificati secondo i dettami di legge;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                    1.   Il ricorso 15 ottobre 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                    2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-,    vanno poste a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 1

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria