Incarto n.
16.97.00124

Lugano

5 novembre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 20 ottobre 1997 presentato da

 

 

 

__________

patr. Dall’avv. __________

 

 

 

Contro

 

 

 

il decreto di sequestro 13 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna prolato a seguito dell’istanza 13 ottobre 1997 promossa da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il sequestro del conto stipendio no. __________

intestato al convenuto presso la __________, domanda accolta dal

primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 13 ottobre 1997 __________, presso il quale __________ ha lavorato in qualità di operaio agricolo, ha chiesto che venisse sequestrato il conto stipendio di cui a margine a garanzia del suo credito di fr. 1’560.- pari allo stipendio del mese di agosto 1997 versato al dipendente e di cui rivendica la restituzione;

 

                                         che il 13 ottobre 1997 il pretore ha accolto la domanda decretando il sequestro del conto stipendio no. __________di spettanza di __________ presso la __________, in virtù dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF;

 

                                         che con il presente ricorso (di competenza di questa Camera a dipendenza del valore, ossia per gli art. 15 CPC e 17 LALEF), __________ è insorto contro il decreto pretorile 13 ottobre 1997 chiedendo l’annullamento del sequestro;

 

                                         che contro il decreto di sequestro non è dato il rimedio del ricorso bensì quello dell’opposizione da proporre al giudice del sequestro nel termine di 10 giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF);

 

                                         che è solo contro la decisione sull’opposizione che è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria (art. 278 cpv. 3 LEF);

 

                                         che quindi il ricorso in esame, prematuro in quanto inoltrato prima che venisse prolata la relativa decisione sull’opposizione al sequestro, è inammissibile;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:      __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria