Incarto n.
16.97.00129

Lugano

10 novembre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 27 ottobre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 7 ottobre 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 agosto 1997 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 30 agosto 1997 la __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr.119.- a saldo di fatture emesse il 28 marzo 1997 (doc. B) per la riparazione di due biciclette della convenuta;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nei bollettini di lavoro di cui al doc. B ai quali la convenuta, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza di rigetto limitatamente all’importo residuo di fr. 90.- oltre interessi del 5% dal 29 aprile 1997 avendo nel frattempo la convenuta versato un ulteriore importo di fr. 29.-;

 

                                         che con atto ricorsuale 27 ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

                                      

                                          che il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni (art. 328 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

 

                                         che nella concreta fattispecie, poiché la ricorrente medesima ammette di aver ricevuto la sentenza del giudice di pace l’8 ottobre 1997, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

                                          (data del timbro postale 27 ottobre 1997) il termine ricorsuale di                         10 giorni era scaduto, donde la tardività del presente gravame;

 

                                         che comunque e a titolo del tutto abbondanziale, a fronte della doglianza di non aver potuto partecipare al contradditorio poiché assente per vacanze, va rilevato che per costante giurisprudenza del Tribunale federale è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89): ne consegue che l’assenza della convenuta dall’udienza del 18 settembre 1997 non può che essere addebitata a una sua negligenza;

 

 

 

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                    1.   Il ricorso 27 ottobre 1997 di __________ è irricevibile in                          quanto tardivo.

 

                                    2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-,     

                                          sono poste a carico della ricorrente.

 

                                    3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia

                                     

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria