Incarto n.
16.97.00131

Lugano

14 novembre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1997 da

 

 

 

avv. Dott. __________

patr. Dall’avv. __________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori, domanda

accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

In fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 10 giugno 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori a saldo della sua nota professionale del 13 marzo 1995 per la consulenza legale prestata alla convenuta nella vertenza che la opponeva alla società __________ (doc. B);

 

                                         che il pretore, accertato il benfondato delle pretesa di parte istante, peraltro riconosciuta dalla convenuta con scritto 7 agosto 1995 (doc. H) e non contestata in causa non avendo la  convenuta presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con atto ricorsuale 28 ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                         che nel caso concreto, lo scritto 28 ottobre 1997 con il quale la ricorrente propone, senza comprovarle e comunque in modo irrito non permettendo la procedura l’allegazione di nuovi fatti in seconda sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le sue contestazioni in merito al mandato svolto dall’istante, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre i motivi per i quali si oppone al

                                         pagamento della nota professionale dell’avv. __________;

 

                                         che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per cassare il giudizio impugnato;

 

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

 

                                     

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 28 ottobre 1997 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         - __________ __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria