|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
|
segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1997 presentato da
|
|
__________
|
|
|
|
Contro |
|
la sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1997 da
|
|
avv. Dott. __________ patr. Dall’avv. __________
|
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
In fatto e in diritto:
che con istanza 10 giugno 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori a saldo della sua nota professionale del 13 marzo 1995 per la consulenza legale prestata alla convenuta nella vertenza che la opponeva alla società __________ (doc. B);
che il pretore, accertato il benfondato delle pretesa di parte istante, peraltro riconosciuta dalla convenuta con scritto 7 agosto 1995 (doc. H) e non contestata in causa non avendo la convenuta presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 28 ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto, lo scritto 28 ottobre 1997 con il quale la ricorrente propone, senza comprovarle e comunque in modo irrito non permettendo la procedura l’allegazione di nuovi fatti in seconda sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le sue contestazioni in merito al mandato svolto dall’istante, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre i motivi per i quali si oppone al
pagamento della nota professionale dell’avv. __________;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per cassare il giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 28 ottobre 1997 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
- __________ __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria