Incarto n.
16.97.00136

Lugano

16 febbraio 1998/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 22 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 settembre 1995 nei confronti di

 

 

 

__________

__________

__________

formanti la Comunione ereditaria fu __________

 

 

 

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 1’741.50 oltre accessori,

nonché il rigetto dell’opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 4 settembre 1995 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio i membri della Comunione ereditaria fu __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’741.50 corrispondenti alla nota professionale 7 luglio 1995 del loro legale avv. __________ (doc. D) al quale sarebbero stati costretti a rivolgersi a tutela dei loro interessi a dipendenza di una causa indebitamente promossa nei loro confronti dal defunto __________ al quale difettava la legittimazione attiva;

 

                                         che i convenuti, contestando innanzi tutto la definizione dei componenti della comunione ereditaria essendo stato omesso il nominativo di __________ (pure deceduto e al quale sono subentrati quali eredi la moglie e tre figli), si sono opposti alla pretesa avversaria in quanto non comprovata e poiché proposta tardivamente non avendo la parte istante chiesto l’attribuzione di ripetibili nell’ambito dello stralcio della causa promossa dal defunto __________ e non avendo neppure impugnato il relativo decreto 13 marzo 1995 nel quale non sono state assegnate ripetibili alla parte qui istante;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza

                                         perché agli istanti difetterebbe la legittimazione attiva per procedere all’incasso di un credito di spettanza del loro legale e perché il decreto di stralcio 13 marzo 1995 che non ha riconosciuto ripetibili alle parti, non è stato impugnato;

 

                                         che con il presente tempestivo ricorso _________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di

                                         aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver ritenuto provata la loro pretesa;

 

                                         che a prescindere dal contenuto del gravame, la sentenza impugnata deve essere annullata poiché frutto di un’errata applicazione di norme procedurali, rispettivamente del principio di essere sentito delle parti (art. 4 Cost.);

 

                                         che giusta l’art. 97 cifra 5 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, in particolare del litisconsorzio necessario;

                                         che nella concreta fattispecie, poiché l’azione è stata promossa nei confronti di una comunione ereditaria, l’istanza doveva essere presentata nei confronti di tutti i suoi membri siccome legati da un litisconsorzio necessario (art.  41 CPC; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 67);

                                        

                                         che poiché in sede di contraddittorio la parte convenuta ha evidenziato come la Comunione ereditaria fu __________ fosse composta, oltre che dagli eredi designati nell’istanza anche dall’erede __________ al quale, deceduto nel 1995, erano subentrati la moglie e i figli, l’istanza avrebbe dovuto essere notificata anche a quest’ultimi;

 

                                         che secondo l’art. 47 CPC quando l’atto processuale è stato diretto solo contro parte degli interessati, il giudice deve invitare la parte che lo presenta a volervi rimediare entro un termine adeguato, pena lo stralcio della causa;

                                        

                                         che non procedendo in tal senso il primo giudice, oltre a non  essersi conformato alle norme che regolano la notifica degli atti ai litisconsorti necessari, ha altresì violato il diritto di essere sentiti degli eredi del defunto __________;

 

                                         che pertanto la sentenza impugnata è nulla ai sensi dell’art. 142 cpv. 1 lett. a) e b) CPC;

 

                                         che poichè trattasi di nullità rilevabile d’ufficio (art. 142 cpv 2 CPC) si può prescindere dalla notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni;

 

                                         che gli atti devono così essere ritornati al primo giudice affinché proceda ai sensi dell’art. 47 CPC;

 

                                         che a titolo abbondanziale si può rilevare come il primo giudice non abbia affrontato il tema del contendere, ossia il fatto di sapere se il defunto __________ abbia effettivamente agito quale falsus procurator, questione che andrebbe esaminata ai fini della verifica del benfondato della pretesa di parte istante;

 

                                         che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 di _________ e __________ è evaso nel senso che la sentenza 22 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria