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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 14 novembre 1997 presentato da
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contro |
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la sentenza 23 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 24 settembre 1997 nei confronti di
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’463.45 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 settembre 1997 __________, ditta che si occupa della fornitura di prodotti e apparecchiature varie per esercizi pubblici, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’463.45 oltre accessori a saldo di diverse fatture emesse per la fornitura di merce e prestazioni presso l’esercizio pubblico __________ gestito da quest’ultimo (doc. B);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva trattandosi di fatture di spettanza della __________, proprietaria dell’esercizio pubblico;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non potendosi evincere dagli atti la legittimazione passiva del convenuto trattandosi dell’incasso di fatture intestate a “__________”;
che con atto ricorsuale 14 novembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 14 novembre 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre, completandole, le proprie argomentazioni a sostegno del benfondato della sua pretesa nei confronti dell’istante;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la conclusione del primo giudice che ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto non è arbitraria in quanto sorretta dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle prove documentali dalle quali si evince che partner contrattuale dell’istante era il “__________” al quale sono intestate tutte le fatture e i bollettini di consegna e non il convenuto;
che il ricorso, di natura chiaramente appellatoria, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 14 novembre 1997 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- devono essere poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria