Incarto n.
16.97.00144

Lugano

28 novembre 1997/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 4 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare in data 10 ottobre 997 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

                                     

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 4 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dalla __________ per l’incasso di fr. 2’814.05 oltre accessori, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna poiché l’ha considerata come non stata resa verosimile;

 

                                         che con atto ricorsuale 19 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

 

                                         che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF, e come risulta chiaramente dal considerando no. 2 della sentenza impugnata, la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale  (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43);

 

                                         che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;

 

                                         che a titolo abbondanziale va rilevato che se il ricorrente, come pretende, non è stato in grado di tutelare convenientemente i propri interessi, avrebbe avuto la possibilità di farsi patrocinare, chiedendo -se del caso- di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;

 

                                         che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 265a LEF

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 19 novembre 1997 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 e all’Ufficio esecuzioni, Lugano

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria