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Incarto n. |
In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da
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__________
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contro |
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la sentenza 4 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare in data 10 ottobre 997 da
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letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 4 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dalla __________ per l’incasso di fr. 2’814.05 oltre accessori, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna poiché l’ha considerata come non stata resa verosimile;
che con atto ricorsuale 19 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF, e come risulta chiaramente dal considerando no. 2 della sentenza impugnata, la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43);
che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;
che a titolo abbondanziale va rilevato che se il ricorrente, come pretende, non è stato in grado di tutelare convenientemente i propri interessi, avrebbe avuto la possibilità di farsi patrocinare, chiedendo -se del caso- di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;
che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 265a LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 19 novembre 1997 di __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 e all’Ufficio esecuzioni, Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria