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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da
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__________
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contro |
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la sentenza 12 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1997 da
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con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 12 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, in accoglimento dell’istanza presentata il 16 ottobre 1997 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest’ultimo l’importo di fr. 1’300.- versatogli per il deposito di un brevetto, prestazione alla quale il convenuto non ha dato seguito;
che con atto ricorsuale 20 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 20 novembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni circa i motivi per i quali gli è stato impossibile far fronte all’impegno assunto nei confronti dell’istante, ossia i problemi di salute che gli hanno impedito di concretizzare il suo brevetto;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 20 novembre 1997 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria