Incarto n.
16.97.00145

Lugano

28 novembre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 12 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1997 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori nonchè il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di

Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 12 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, in accoglimento  dell’istanza presentata il 16 ottobre 1997 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest’ultimo l’importo di fr. 1’300.- versatogli per il deposito di un brevetto, prestazione alla quale il convenuto non ha dato seguito;

 

                                         che con atto ricorsuale 20 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 20 novembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni circa i motivi per i quali gli è stato impossibile far fronte all’impegno assunto nei confronti dell’istante, ossia i problemi di salute che gli hanno impedito di concretizzare il suo brevetto;

 

                                         che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

 

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 20 novembre 1997 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria