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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 presentato da
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contro |
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la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1997 da
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’820.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande respinte in ordine dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 settembre 1997 __________, di __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’820.- a titolo di provvigioni e rifusione spese, al quale il convenuto si è opposto facendo valere una pretesa riconvenzionale di fr. 1’230.- oltre accessori;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la carenza di un presupposto processuale a carico dell'istante, ha respinto in ordine l’istanza nonché la domanda riconvenzionale, senza procedere al prelievo di tasse e spese di giustizia e neppure all'assegnazione di ripetibili;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l‘annullamento del dispositivo n. 3 siccome non gli assegna ripetibili nonostante la soccombenza di parte istante;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili;
che in concreto è indubbio che soccombente, comunque maggiormente soccombente, è la parte istante che si è vista respingere, ancorché per motivi di natura formale, la sua domanda di pagamento di fr. 6’820.-;
che la sentenza pretorile,
laddove non evidenzia nessun motivo per il quale si giustificherebbe di
derogare al principio della soccombenza, deve essere annullata siccome
arbitraria (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 148);
che al convenuto deve pertanto essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo cagionatogli, indennità destinata a compensare il solo dispendio di tempo non essendo ipotizzabile l’applicazione della TOA non trattandosi di persona rappresentata in giudizio (Rep 1990 210);
che data la particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al suo dispositivo no.3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
3. Non si prelevano altre tasse o spese oltre a quelle già percette, che restano a carico di chi le ha anticipate.
L’istante verserà al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
__________ di __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria