Incarto n.
16.97.00154

Lugano

17 marzo 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

 

la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1997 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’820.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UE di Lugano, domande respinte in ordine dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 10 settembre 1997 __________, di __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’820.- a titolo di provvigioni e rifusione spese, al quale il convenuto si è opposto facendo valere una pretesa riconvenzionale di fr. 1’230.- oltre accessori;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la carenza di un presupposto processuale a carico dell'istante, ha respinto in ordine l’istanza nonché la domanda riconvenzionale, senza procedere al prelievo di tasse e spese di giustizia e neppure all'assegnazione di ripetibili;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l‘annullamento del dispositivo n. 3 siccome non gli assegna ripetibili nonostante la soccombenza di parte istante;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                         che giusta l’art 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili;

 

                                         che in concreto è indubbio che soccombente, comunque maggiormente soccombente, è la parte istante che si è vista respingere, ancorché per motivi di natura formale, la sua domanda di pagamento di fr. 6’820.-;

 

                                         che la sentenza pretorile, laddove non evidenzia nessun motivo per il quale si giustificherebbe di derogare al principio della soccombenza, deve essere annullata siccome arbitraria (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 148);

                                         che al convenuto deve pertanto essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo cagionatogli, indennità destinata a compensare il solo dispendio di tempo non essendo ipotizzabile l’applicazione della TOA non trattandosi di persona rappresentata in giudizio (Rep 1990 210);

 

                                         che data la particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

 

                                    I.   Il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al suo dispositivo no.3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         3.   Non si prelevano altre tasse o spese oltre a quelle già percette, che restano a carico di chi le ha anticipate.

                                              L’istante verserà al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità.

                                     

                                   II.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                                         __________ di __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.

 

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria