Incarto n.
16.97.00155

Lugano

18 dicembre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

 

contro

 

 

 

il decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 1994 da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’905.- oltre interessi nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di

Lugano,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 11 ottobre 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’905.- a saldo delle fatture emesse il 20 e 21 giugno 1994 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima;

 

                                         che con decreto 28 novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre 1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);

 

                                         che con scritto 15 dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento;

 

                                         che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 3);

 

                                         che nella specie il decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)- costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante  ricorso per cassazione;

 

                                         che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

 

                                         che a prescindere dalla sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato da __________ -e da lui solo sottoscritto- in rappresentanza della madre __________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della stessa non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;

                                     

                                         che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia;

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 15 dicembre 1997 di __________ e è irricevibile.

                                     

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria