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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
visto il ricorso per cassazione 22 dicembre 1997 presentato da
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__________ patr. dall’avv. __________
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contro |
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la sentenza 9 dicembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 novembre 1997 da
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__________ patr. dall’avv. __________
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richiamata la diffida 29 dicembre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 16 gennaio 1998 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 150.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 21 gennaio 1998 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta
1. Il ricorso 22 dicembre 1997 di __________ è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria