Incarto n.
16.97.00160

Lugano

3 febbraio 1998/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

visto il ricorso per cassazione 22 dicembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 9 dicembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 novembre 1997 da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

richiamata la diffida 29 dicembre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 16 gennaio 1998 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 150.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 21 gennaio 1998  e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,

 

 

decreta                       

 

                                   1.   Il ricorso 22 dicembre 1997 di __________  è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria