|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente, |
|
segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
visto il ricorso 23 dicembre 1997 presentato da
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
la sentenza 5 dicembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 novembre 1997 da
|
|
__________ rappr. da __________
|
richiamata la diffida 30 dicembre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 19 gennaio 1998 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 200.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. Il ricorso 23 dicembre 1997 di __________ , è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria