Incarto n.
16.97.00022

Lugano

8 agosto 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 21 febbraio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 5 novembre 1996 nei confronti di

 

 

 

__________

__________

rappr. da __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 31 ottobre 1996 dell’

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di _________ che ha autorizzato la

liberazione a favore delle convenute della garanzia di fr. 1’000.- da lei depositata,

domanda respinta dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che l'8 marzo 1993 __________ e __________ hanno sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di loro proprietà nel Comune di __________;

 

                                         che il rapporto di locazione, iniziatosi il 1° aprile 1993, ha preso fine con la liberazione dell’ente locato avvenuta il 23 luglio 1996  a seguito dello sfratto della conduttrice;

 

                                         che stante il mancato pagamento della pigione per i mesi da marzo a luglio 1996 compresi, le locatrici hanno adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione  chiedendo che venisse svincolato a loro favore il deposito di garanzia di fr. 1’000.- versato a suo tempo dalla conduttrice, domanda accolta con decisione 31 ottobre 1996;

 

                                         che con istanza 18 novembre 1996 __________ ha chiesto l’annullamento della menzionata decisione ritenendosi liberata dal pagamento della pigione a far tempo dal 31 marzo 1996, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la locazione si è protratta sino al 26 luglio 1996 (data dello sfratto)  avendo nel frattempo la conduttrice ritirato la sua disdetta, ha respinto l’istanza confermando la liberazione a favore delle locatrici del deposito di garanzia di fr. 1’000.- oltre interessi a parziale tacitazione delle loro pretese per le pigioni rimaste insolute dal mese di marzo 1996;

 

                                         che con atto ricorsuale 28 febbraio 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio ritenendolo ingiusto e imparziale;

 

                                         che con scritto 8 aprile 1997 le controparti hanno postulato la reiezione del gravame;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

 

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 febbraio 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a dolersi di una generica quanto non comprovata ingiustizia usata nei suoi confronti dal pretore medesimo;

 

                                         che simili argomentazioni sono comunque sprovviste di qualsiasi  fondamento, ritenuto che il giudizio pretorile trova puntuale riscontro e conferma nelle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il contratto di locazione, disdetto e poi riattivato dall’istante medesima, si è concluso il 26 luglio 1996 con lo sfratto della condutrrice la quale non ha negato di non aver più pagato la pigione dal mese di marzo 1996;

 

                                         che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare eventuali presupposti al richiesto annullamento del giudizio impugnato;

                                     

                                         che pertanto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, annullamento che peraltro si giustifica solo se la decisione è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 CPC;

 

                                         che alle resistenti non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il loro scritto 8 aprile 1997 quale allegato di osservazioni al ricorso,

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 28 febbraio 1997 di __________ è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4

 

                                        

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria