Incarto n.
16.97.00045

Lugano

26 agosto 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 13 marzo 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 gennaio 1997 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al

PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice;

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 27 gennaio 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 856.- oltre accessori;

 

                                          che a valere quale titolo di credito l’istante ha indicato la decisione 14 novembre 1996 con la quale questa Camera ha respinto il ricorso presentato da __________ contro il decreto 24 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud che ha stralciato la causa precedentemente promossa dal qui convenuto nei confronti del garage __________;

 

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta fondata la pretesa dell’istante, ha condannato __________ al pagamento di fr. 1’091.80 e ha rigettato l’opposizione da questi interposta al PE in discussione;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                         che a prescindere dal contenuto del gravame e dall’impropo-nibilità delle argomentazioni nello stesso contenute in quanto di natura sostanzialmente appellatoria, l’operato del primo giudice non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 385 segg. CPC);

 

                                         che infatti, nonostante dal testo dell’istanza 27 gennaio 1997 si evinca chiaramente che __________ ha inteso chiedere il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona richiamandosi alla precedente sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera, il giudice di pace anzichè pronunciarsi sull’esistenza o meno di un titolo legittimante il rigetto provvisorio o definitivo dell’opposizione, ha trattato la vertenza quale fosse una causa ordinaria avente per oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro (art. 291 segg. CPC);

 

                                         che simile modo di procedere è in contrasto con quanto dispone l’art. 101 CPC che vieta al giudice e alle parti la facoltà di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge;

 

                                         che inoltre la decisione impugnata non è conforme al diritto esecutivo e contrasta con le risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno dell'istanza,

 

                                         che infatti l’istante non ha prodotto né con l'allegato introduttivo, né in sede di contradditorio (al quale non ha partecipato) i documenti atti a suffragare la sua domanda;

 

                                         che in particolare egli non ha prodotto un riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione  (art. 82 LEF ) e neppure un titolo esecutivo che potesse giustificare il rigetto definitivo della stessa (art. 80 LEF), non potendo a tal proposito neppure valere l’eventuale richiamo della sentenza 14 novembre 1996 di questa Camera ritenuto che dalla stessa non risulta la condanna del convenuto al pagamento dell’importo posto in esecuzione;

 

                                         che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata;

 

                                         che data la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il ricorso 13 marzo 1997 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                        

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese di questa decisione ammontanti a fr. 120.- (fr. 110.- tassa di giustizia; fr. 10.- per raccomandate), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.

 

                                   II.   Non si prelevano spese e tasse di giustizia.

                                         __________ verserà al ricorrente fr. 50.- quale indennità per questa sede ricorsuale.

                                     

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona

                                     

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria