Incarto n.
16.97.00049

Lugano

23 settembre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare i ricorsi  per cassazione 24 marzo 1997 e 11 aprile 1997 presentati rispettivamente da

 

 

 

__________

 

 

 

 

e

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

 

 

                                       contro

 

 

la sentenza 13 marzo 1997 del Sostituto Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 settembre 1995 da

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 597.60 oltre accessori nonchè il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________

dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 7 settembre 1995 la ditta __________. ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 597.60 corrispondenti al saldo dovuto per una fornitura di mobili fatturata dall’istante il 21 maggio 1991 (doc. A);

 

                                         che al contraddittorio la convenuta, senza contestare la pretesa avversaria, ha sostenuto di aver ritenuto interamente saldata la fattura litigiosa da parte di suo padre;

 

                                         che con il querelato giudizio, all’appoggio delle risultanze istruttorie dalle quali risulta comprovato il credito di parte istante, il giudice di pace ha concluso all'accoglimento dell'istanza salvo per quanto attiene agli interessi di mora che sono stati ridotti al tasso legale del 5% dal 7 febbraio 1993;

 

                                         che con ricorso del  24 marzo 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa di controparte sebbene ella abbia provato di aver interamente estinto il proprio debito -interessi compresi- il cui ammontare deve essere calcolato applicando il tasso di cambio in vigore al momento dell'esecuzione e non quello applicato da controparte;

 

                                         che anche la ditta __________, rappresentata da __________, è insorta contro il predetto giudizio con ricorso dell’11 aprile 1997;

 

                                         che ai rispettivi ricorsi le parti non hanno formulato osservazioni;

 

                                         che in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi vengono decisi

                                         con un’unica motivazione trattandosi di identica fattispecie, fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di compravendita concluso tra le parti (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334);

                                         che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                         che nelle cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che in quella sede la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

 

                                         che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

 

                                         che __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;

 

                                         che neppure è ipotizzabile un richiamo all’art. 64 bis CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai fiduciari, trattandosi in concreto di una procedura d’incasso derivante da un contratto di compravendita, non contemplata dall’art. 64bis cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 64bis);

 

                                         che quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, il ricorso presentato da __________ per conto della ditta __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

                                     

                                         che per quanto attiene al ricorso presentato da __________, la contestazione del quantum della pretesa avversaria (credito residuo oltre agli interessi di mora), avvenuta per la prima volta in questa sede (in difetto di una diversa menzione sul verbale d’udienza), non può essere considerata in quanto tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

 

                                         che dalla documentazione agli atti neppure risulta che al ricevimento delle diffide di pagamento di cui ai doc. D-H, nelle quali era chiaramente menzionato l’importo residuo rivendicato da controparte comprensivo degli interessi di mora, la convenuta abbia in qualche modo manifestato il suo disaccordo: al contrario la stessa ha proposto il pagamento rateale dello scoperto (doc. E) dimostrando così di riconoscere l’importo rivendicato dall’istante;

 

                                         che quindi, il ricorso di __________, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il ricorso per cassazione 24 marzo 1997 di __________ è respinto.

 

                                   II.   Il ricorso per cassazione 11 aprile 1997 di __________ è nullo.

 

                                  III.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 140.-,   

                                         sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna.

                                        

                                 IV.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria