Incarto n.
16.97.00052

Lugano

15 luglio 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare “l’appello” 15 aprile 1997 presentato da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 7 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata formulata una pretesa di risarcimento danni a opera di


 

__________ e __________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

tendente al pagamento di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal giudice penale;

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che tra __________ e __________, proprietari del fondo n. __________ RFD __________ sul quale è edificato un posteggio, e __________, usufruttuaria del confinante fondo n. __________ al beneficio di una servitù- diritto di posteggio sul menzionato fondo, sono sorte controversie inerenti le modalità di utilizzo del posteggio, con particolare riferimento all’utilizzo del cancello elettrico istallato dai proprietari;

 

                                         che il 16 gennaio 1996 __________ e __________ hanno inoltrato nel confronti di __________ una denuncia penale chiedendo che quest’ultima venisse riconosciuta autrice colpevole del reato di danneggiamento del cancello e che quindi venisse condannata al pagamento di fr. 712.70, pari alle spese sostenute per la riparazione del medesimo e di cui alle fatture doc. 9 e 10;

                                     

                                         che con sentenza 7 marzo 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, confermando il decreto di accusa 20 agosto 1996 (DAP 1391/1996) ha riconosciuto __________ colpevole del reato di danneggiamento “per avere intenzionalmente danneggiato il cancello ad apertura elettrica che delimita il posteggio di proprietà __________ e __________, forzandolo”;

 

                                         che contestualmente alla condanna penale, il pretore ha accolto la pretesa risarcitoria dei denuncianti ritenendola sufficiente-mente comprovata sulla base delle fatture doc. 9 e 10;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG,  __________ è insorta contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento alla controparte dell’importo di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, pretesa che a suo dire poteva essere accolta solo nella misura di fr. 305.70 pari al danno per il quale era stato provato e accertato dal primo giudice un nesso di causalità con il suo agire;

 

                                         che in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC va preliminarmente estromesso dall’incarto il preventivo 5 aprile 1997 allegato al ricorso;

                                     

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                        

                                         che nella concreta fattispecie la ricorrente ripropone in questa sede la contestazione del quantum della pretesa risarcitoria dei denuncianti, con particolare riferimento alla fatturazione di un Decoder Faac e di un lampeggiatore Minilamp (doc. 9) per i quali, a suo dire, non risulterebbe la prova del danneggiamento ad opera sua, tant’è che il giudice penale ha accertato  unicamente la perdita di olio dai motori del cancello;

 

                                         che se è pur vero che relativamente alla quantificazione del danno la sentenza del primo giudice si limita a richiamare le fatture doc. 9 e 10, è altrettanto vero che queste fatture comprovano l’esecuzione di determinate riparazioni successive al danneggiamento del cancello ad opera della ricorrente: ciò basta a non rendere arbitraria la conclusione del pretore secondo la quale la ricorrente è responsabile del pagamento di queste riparazioni;

 

                                         che d’altra parte al pubblico dibattimento la denunciata si è limitata a contestare la fatturazione del decoder e di un lampeggiatore, senza aver tentato di provare la sua estraneità a questi danni, peraltro tempestivamente fatti valere con la querela penale (cfr. punto 4 e 7);

 

                                         che quindi, a prescindere dalla sua ricevibilità, il ricorso che

                                         non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, -annullamento che può concernere solo la decisione nel suo risultato e non la sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a)- deve essere respinto;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG         

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 15 aprile 1997 di __________, per quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria