Incarto n.
16.97.00057

Lugano

12 maggio 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 1° aprile 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 18 marzo 1997 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 27 febbraio 1997 da

 

 

 

__________

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 27 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’138.25, oltre interessi di mora al tasso del 6.5% così come previsto nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 9 ottobre 1992 (doc. A);

 

                                         che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di mutuo prodotto dall’istante, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con scritto 1° aprile 1997 __________ ha presentato ricorso contro il predetto giudizio;

 

                                         che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

 

                                         che nella concreta fattispecie lo scritto 1° aprile 1997 di __________, con il quale si limita a giustificare l’impossibilità di far fronte alle richieste di pagamento avversarie a causa della sua  precaria situazione finanziaria, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;

 

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia

 

 

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 1° aprile 1997 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse nè spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria