Incarto n.
16.97.00060

Lugano

12 giugno 1997/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato quale appello da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

la sentenza 9 maggio 1997 del Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 nei confronti di

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’175.60 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’387.-;

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                          che con sentenza 9 maggio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 6 maggio 1996 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di fr. 3’647.60 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di febbraio e marzo 1996, e fr. 3’528.- quale indennità per ingiusto licenziamento, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’387.-;

 

                                         che con atto ricorsuale datato 26 maggio 1997, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

 

                                         che quando, come nel caso di specie, la parte ha un rappresentante legale, la notifica è fatta a quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC), di modo che per la decorrenza del termine fa stato la data in cui la sentenza è pervenuta al rappresentante, mentre è irrilevante la data in cui questa è effettivamente pervenuta alla parte;

 

                                         che quindi, poiché la sentenza qui dedotta in cassazione è stata notificata al __________, allora rappresentante della ricorrente, il 13 maggio 1997 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale,

                                         il ricorso (“appello”) datato e spedito il 26 maggio 1997 (cfr. timbro postale)  è tardivo;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:

 

 

                                    1.   Il ricorso 26 maggio 1997 di __________ è irricevibile in                         quanto tardivo.

 

                                    2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

                                      

                                    3.   Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-                               nord

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria