Incarto n.
16.97.00065

Lugano

19 giugno 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente
Giani e Zali (quest’ultimo in sostituzione di Chiesa, assente)

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 giugno 1997 presentato da

 

 

 

__________

rapp. dalla __________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 23 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 marzo 1996 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al

PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 29 marzo 1996 __________, ditta che si occupa del commercio di vini, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 562.- a saldo delle  fatture emesse per la vendita di vino;

 

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria per il fatto che il vino oggetto della fatturazione controversa non corrispondeva qualitativamente a quello desiderato;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il  benfondato delle contestazioni di parte convenuta, ha respinto l’istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________, rappresentata dalla __________, è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

 

                                         che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                         che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

 

                                         che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

 

                                         che la __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;

 

                                         che neppure è ipotizzabile un richiamo all’art. 64 bis CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai fiduciari, trattandosi in concreto di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione derivante da un contratto di compravendita, non contemplata dall’art. 64bis cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 64bis);

 

                                         che quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, il ricorso presentato dalla __________ -e per essa da __________ - per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e le norme di legge citate, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 4 giugno 1997 di __________ è nullo.

                                     

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria