Incarto n.
16.97.00067

Lugano

14 luglio 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il “ricorso” 13 giugno 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 3 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 aprile 1997 da

 

 

 

__________

rapp. dall’__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 3 giugno 1997 il Segretario assessore della  Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l’importo di 2’012.80 rivendicato da __________ a a titolo di liquidazione delle proprie pretese salariali nei confronti di __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da quest’ultima al PE sopra menzionato;

 

                                         che con scritto 13 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                         che nella concreta fattispecie lo scritto 13 giugno 1997 di __________ rappresenta una semplice dichiarazione di ricorso, ma non indica i motivi di impugnativa della sentenza di primo grado;

 

                                         che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti atti a giustificare l’annullamento del giudizio impugnato;

 

                                         che pertanto il ricorso, che non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione,

                                         deve essere respinto poichè nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC,

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

 

 

                                         

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il “ricorso” 13 giugno 1997 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria