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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente |
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segretario: |
Petrini |
visto il ricorso 1 aprile 1997 presentato da
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__________
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contro |
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la decisione 22 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa promossa da
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__________ rappr. da: __________
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Richiamata la diffida 24 giugno 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 14 luglio 1997 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di
fr. 70.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta 1. Il ricorso 1 aprile 1997 di __________, c/o __________ , avverso la decisione 22 marzo 1997 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona, di cui sopra, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario