Incarto n.
16.97.00006

Lugano

04 marzo 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il “ricorso” 17 gennaio 1997 presentato da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

la sentenza 12 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 settembre 1996 da

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’473.- oltre accessori nonché

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale gravante la part. n. __________ RFD

__________ di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 27 settembre 1996 la società in accomandita __________. ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’473.-, a saldo delle proprie prestazioni per uno scavo eseguito sul fondo del convenuto;

 

                                          che con sentenza 12 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto, assente all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

 

                                          che con scritto 17 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;

 

                                         che in concreto lo scritto 17 gennaio 1997 di __________, con il quale si limita a indicare le circostanze nell’ambito delle quali ha accettato l’esecuzione dei lavori oggetto della fattura controversa, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;

 

                                         che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

 

 

pronuncia:               1.   Il ricorso 17 gennaio 1997 di __________ è nullo.

 

                                    2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

 

                                    3.   Intimazione a:

                                          - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                                    La segretaria