Incarto n.
16.97.00076

Lugano

20 ottobre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 presentato da

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

contro

 

 

la sentenza 27 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 ottobre 1996 nei confronti di

 

 

__________

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’511.40 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   __________ ha svolto diverse attività per conto dell’agenzia di collocamento __________ sulla base di contratti di lavoro temporanei (doc. C-E).

                                         Con istanza 22 ottobre 1996 il lavoratore, ritenendosi vittima di  un licenziamento ingiustificato da parte della datrice di lavoro, l’ha convenuta in giudizio al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’511.40 pari al salario di sua spettanza per il periodo di disdetta oltre a una mensilità per licenziamento abusivo. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver licenziato l’istante.

 

                                   2.   Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova che la convenuta abbia licenziato l’istante, ha concluso alla reiezione dell’istanza.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il  ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le prove documentali dalle quali emergerebbe la prova del suo licenziamento abusivo ad opera della convenuta.

 

                                         Con osservazioni  21 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

 

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

                                         Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

 

                                   5.   Controversa nella fattispecie è la questione di sapere se la convenuta abbia o meno licenziato l’istante e, se del caso, se questo licenziamento era abusivo oppure no.

                                         La disdetta del contratto di lavoro non deve necessariamente essere scritta ma può anche essere manifestata per atti concludenti, a condizione che dagli stessi risulti in modo chiaro la volontà del datore di lavoro di rinunciare ai servigi del lavoratore (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 6 ad art. 335 CO; Rehbinder, Commentario bernese, n. 5 ad art. 335 CO).

                                         In concreto l’istante, al quale incombeva l’onere della prova (art. 8 CC), non ha provato di essere stato licenziato dalla convenuta, in particolare non ha dimostrato l’intenzione di quest’ultima di non volerlo più occupare.

                                         Dalle risultanze istruttorie, in particolare dallo scritto 26 luglio 1996 (doc. N), risulta unicamente la cessazione dell’occupazione dell’istante presso la ditta __________, ma non presso la convenuta che al contrario, in questo stesso scritto così come in quello successivo del 30 luglio 1996 (doc. P), ha prospettato al convenuto una futura collocazione da concordare dopo le ferie estive dell’edilizia, settore nel quale questi era impiegato.

                                         Di nessun conforto alla tesi dell’istante non è neppure il richiamo all’attestato sul guadagno intermedio relativo al mese di luglio 1996 (doc. T), dal quale si evince unicamente la fine dell’occupazione presso la ditta __________ (ossia la ditta che l'aveva occupato sino al 26 luglio 1996).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio impugnato sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto.

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 di __________ è respinto.

                                     

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

                                         __________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                     

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria