Incarto n.
16.97.00081

Lugano

6 agosto 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

relativamente alla sentenza 16 luglio 1997 prolata da questa Camera nell’ambito della  causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 da

 

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato 

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con decisione 4 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza 6 maggio 1996 promossa da __________ nei confronti del suo ex datore di lavoro __________, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 2’740.85 oltre accessori a titolo di pretese salariali del dipendente;

 

                                         che con sentenza 16 luglio 1997 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione presentato il 10 dicembre 1996 da __________, confermando il giudizio pretorile;

 

                                         che con scritto 29 luglio 1997 __________ ha presentato istanza di interpretazione della sentenza 16 luglio 1997 della scrivente Camera;

 

                                         che secondo l’art. 333 CPC il rimedio straordinario dell’interpre-tazione è dato nei casi in cui nella sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, oppure nei casi in cui il senso di un dispositivo è poco chiaro poichè in contraddizione con le motivazioni della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 333);

 

                                         che poichè con la sua domanda __________ non sostiene esservi ambiguità o contraddizione nel precedente giudizio di questa Camera, non sono dati gli estremi per procedere all’interpretazione della sentenza;

 

                                         che in ogni caso, i chiarimenti postulati da __________ trovano puntuale risposta al punto 5 della sentenza di questa Camera;

 

                                         che quella motivazione risulta essere stata correttamente capita dallo stesso richiedente, come si evince dal contenuto dell’istanza in discussione;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla domanda di interpretazione della sentenza trattandosi di un rimedio di diritto  -ancorchè di sola natura processuale- questa Camera, per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC,  può decidere con breve motivazione la reiezione dell’istanza senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata,

                      

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamate le norme di legge menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da __________, è respinta.

                                     

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria