Incarto n.
16.97.00086

Lugano

18 agosto 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani giudice presidente,

Epiney-Colombo e G. Bernasconi, quest’ultimi in sostituzione dei giudici Chiesa e Cocchi, astenuti

 

segretario:

Petrini

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 agosto 1997 presentato da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

la sentenza 6 agosto 1997 della Seconda Camera civile d’appello, nella procedura sommaria per lo sfratto di conduttori, promossa avanti il Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. DI.97.00138) da

 

 

__________

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con sentenza 28 luglio 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato lo sfratto di __________ dell’appartamento da lui occupato a __________, proprietà di __________;

 

                                         che contro tale decisione il convenuto ha ricorso a questa Camera con allegato 30 luglio 1997;

 

                                         che quell’atto è stato presentato come appello e deciso dalla Seconda Camera civile, essendo la stessa l’unica autorità giudiziaria competente a statuire sui ricorsi in materia di sfratto (art. 508 cpv. 2 CPC; Rep 1973, 340);

                                         che ora __________ chiede alla Camera di cassazione civile di “revocare” la decisione della Seconda Camera civile;

 

                                         che questa Camera non ha nessuna competenza per procedere nel senso indicato (art. 327 CPC):

 

                                         che, per contro, al ricorrente resta la procedura di ricorso nella sede federale;

 

                                         che, in virtù dell’art. 313 bis - applicabile per il rimando di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC - l’atto ricorsuale può essere evaso senza intimazione alla controparte quando si rivela inammissibile o manifestamente infondato:

 

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 11 agosto 1997 di __________ è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione a:

                                         - II Camera Civile, Sede

                                         - Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il Giudice presidente                                             Il segretario