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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Giani giudice presidente, Epiney-Colombo e G. Bernasconi, quest’ultimi in sostituzione dei giudici Chiesa e Cocchi, astenuti |
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segretario: |
Petrini |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 agosto 1997 presentato da
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contro |
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la sentenza 6 agosto 1997 della Seconda Camera civile d’appello, nella procedura sommaria per lo sfratto di conduttori, promossa avanti il Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. DI.97.00138) da
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con sentenza 28 luglio 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato lo sfratto di __________ dell’appartamento da lui occupato a __________, proprietà di __________;
che contro tale decisione il convenuto ha ricorso a questa Camera con allegato 30 luglio 1997;
che quell’atto è stato presentato come appello e deciso dalla Seconda Camera civile, essendo la stessa l’unica autorità giudiziaria competente a statuire sui ricorsi in materia di sfratto (art. 508 cpv. 2 CPC; Rep 1973, 340);
che ora __________ chiede alla Camera di cassazione civile di “revocare” la decisione della Seconda Camera civile;
che questa Camera non ha nessuna competenza per procedere nel senso indicato (art. 327 CPC):
che, per contro, al ricorrente resta la procedura di ricorso nella sede federale;
che, in virtù dell’art. 313 bis - applicabile per il rimando di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC - l’atto ricorsuale può essere evaso senza intimazione alla controparte quando si rivela inammissibile o manifestamente infondato:
pronuncia: 1. Il ricorso 11 agosto 1997 di __________ è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione a:
- II Camera Civile, Sede
- Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il Giudice presidente Il segretario