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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 presentato da
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__________ patr. dall’avv. __________
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Contro |
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la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° luglio 1997 nei confronti di
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con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’000.- oltre interessi,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con la quale è stata parzialmente accolta l’istanza da lei presentata nei confronti dell’ex marito __________ tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’000.- oltre accessori a titolo di contributi alimentari arretrati;
che la controparte non ha presentato osservazioni al ricorso;
che con scritto 16 ottobre 1997 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo nel frattempo la controparte pagato l’importo posto in esecuzione;
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 351 cpv. 1 CPC);
che per quanto riguarda la sede ricorsuale si giustifica di soprassedere dal prelievo di tasse e spese, compensate eventuali ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC)
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 di __________ è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria