Incarto n.
16.97.00089

Lugano

20 ottobre 1997/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 presentato da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° luglio 1997 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’000.- oltre interessi,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro la sentenza 12 agosto 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con la quale è stata parzialmente accolta l’istanza da lei presentata nei confronti dell’ex marito __________ tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’000.- oltre accessori a titolo di contributi alimentari arretrati;

 

                                         che la controparte non ha presentato osservazioni al ricorso;

 

                                         che con scritto 16 ottobre 1997 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo nel frattempo la  controparte pagato l’importo posto in esecuzione;

 

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 351 cpv. 1 CPC);

 

                                         che per quanto riguarda la sede ricorsuale si giustifica di soprassedere dal prelievo di tasse e spese, compensate eventuali ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC)

 

 

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 22 agosto 1997 di __________ è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a: - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria