Incarto n.
16.97.00093

Lugano

18 settembre 1997/cs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (in sostituzione di Giani assente)

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 2 agosto 1997 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° luglio 1997 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 2 agosto 1997 il Giudice di pace del circolo della Navegna ha respinto l’istanza promossa da __________ e tendente al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dai coniugi __________ e __________ ai PE sopra menzionati, loro notificati per l’incasso di fr. 830.- corrispondenti alla retta dovuta sulla base del contratto di abbonamento sottoscritto dalle parti e avente per oggetto il soggiorno della figlia dei convenuti presso l’__________ gestito dall’istante;

 

                                          che con atto ricorsuale 10 settembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

 

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 della Legge concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF) nonchè in conformità con l’art. 388 cpv. 3 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

 

                                          che trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, i termini di impugnativa sono sospesi dalla ferie di diritto federale (art. 23 LALEF) e non da quelle di diritto cantonale come erroneamente ritenuto dalla ricorrente (cfr. in tal senso Cocchi/Trezzini, CPC, art. 388 n. 1);

 

                                          che secondo l’art. 56 cifra 2 LEF le ferie estive vanno dal 15 luglio al 31 luglio e quindi non concernono la fattispecie in esame;

 

                                         che al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

                                         (data del timbro postale 10 settembre 1997) il termine ricorsuale di 10 giorni era già ampiamente scaduto, donde la tardività del presente gravame;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

 

 

pronuncia:

 

                                    1.   Il ricorso per cassazione 10 settembre 1997 di __________ è                irricevibile in quanto tardivo.

 

                                    2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                    3.   Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della                         Navegna

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria