Incarto n.
16.97.00098

Lugano

2 dicembre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 18 settembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 2 settembre 1997 del Giudice di pace del Circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 luglio 1997 da

 

 

 

__________

rappr. dall’__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal

convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo

giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 9 luglio 1997 lo __________, per il tramite dell'__________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificagli per l’incasso di fr. 320.- corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 23 agosto 1991 della Sezione della circolazione, passato in giudicato;

 

                                         che all’udienza di contraddittorio l’escusso, regolarmente rappresentato dal fratello, si è opposto all’istanza dichiarando di voler mantenere l’opposizione al PE;

 

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace del Circolo di Giubiasco , accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con atto ricorsuale 18 settembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                         che con osservazioni 27 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

 

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                         che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 settembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre delle generiche doglianze sull’operato del giudice di pace;

                                      

                                         che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

 

                                         che in ogni caso per quanto attiene all’assenza dell’istante al contraddittorio, va rilevato che alle parti è riservato il diritto di comparsa all’udienza mentre non viene imposto loro un obbligo in tal senso;

 

                                         che a titolo abbondanziale va rilevato che di fronte a una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione basata su un valido titolo esecutivo -quale il decreto di multa prodotto dall’istante- il convenuto può opporsi alla domanda solo se prova mediante documenti che il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto  (art. 81 cpv. 1 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento: LEF), eccezioni che il convenuto non sostiene neppure di aver proposto;

 

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC  e la OTLEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 18 settembre 1997 di __________ è nullo.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria