Incarto n.
16.97.00099

Lugano

2 dicembre 1997/cs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 settembre 1997 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 26 agosto 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 luglio 1997 da

 

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 21 luglio 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 570.- oltre accessori corrispondenti alle pigioni arretrate da marzo a maggio 1997 per la locazione di un parcheggio di proprietà dell’istante in via __________ a __________;

 

                                         che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione per parcheggio veicoli concluso il 14 luglio 1995 con __________ (doc. A);

 

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace del Circolo di Vezia, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione prodotto dall’istante, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente attribuito al contratto di locazione prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito sebbene ella non lo abbia sottoscritto;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove:

 

                                         che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);

 

                                         che nella fattispecie il primo giudice avrebbe dovuto avvedersi del fatto che non vi è identità tra la parte che ha sottoscritto il contratto di locazione prodotto a valere quale riconoscimento di debito, ossia __________, e l’escussa nella procedura esecutiva, ovvero la convenuta nella causa di rigetto (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20);

 

                                         che quindi non esiste un valido riconoscimento di debito nei confronti di __________;

 

                                         che il ricorso deve essere accolto poiché sono dati i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC, in particolare la manifesta violazione di una norma di diritto sostanziale (art. 82 LEF);

 

                                         che in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC il giudizio sull’istanza spetta a questa Camera,

 

Per i quali motivi

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il ricorso per cassazione 9 settembre 1997 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 26 agosto 1997 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1. L’istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia e le spese di questa sede, ammontanti

                                             come a bolletta a fr. 87.-, da anticipare come di rito

                                             dall’istante, rimangono a suo carico.

 

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 60.- per questa sede.

 

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria