Incarto n.
16.98.00104

Lugano

17 settembre 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 12 agosto 1998 presentato da

 

 

 

___________

(rappr. da ___________)

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 9 luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 giugno 1998 da

 

 

 

___________

(patr. dall’avv. ___________)

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.– oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ___________

dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 12 giugno 1998 la __________, ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 3’500.– versati per conto di quest’ultima sulla base del contratto di  assicurazione veicoli a motore, disdetto con effetto retroattivo per reticenza dell’assicurata;

 

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, rimaste incontestate dalla convenuta che non ha partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

 

                                          che ___________, per il tramite del figlio ___________, è insorta con tempestivo ricorso contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento;

 

                                          che giusta l’art. 97 CPC il giudice deve esaminare d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti a stare in causa (cifra 4);

 

                                          che quali patrocinatori possono di principio fungere solo gli avvocati abilitati all’esercizio della professione nel nostro Cantone (art. 64 CPC), salvo l’estensione prevista all’art. 64 bis CPC a determinate categorie di persone per determinati tipi di vertenze;

 

                                          che ___________, figlio della ricorrente (che peraltro non pretende di agire su mandato della madre), non rientra in nessuna delle categorie sopra menzionate;

 

                                          che l’assenza di un presupposto processuale, quale per l’appunto la legittimazione del rappresentante della parte (art. 97 cifra 4 CPC), comporta la nullità dell’atto procedurale compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

 

                                          che vista la particolarità della fattispecie si può eccezionalmente, prescindere dal prelievo di tasse e spese;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 12 agosto 1998 di ___________ è nullo.

 

                                2.      Non si prelevano spese e tasse.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          _______________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria