Incarto n.
16.98.00106

Lugano

1 settembre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini

 

segretaria:

Petrini, segretario

 

 

sedente per giudicare il “ricorso per cassazione”  31 agosto 1998 presentato da

 

 

___________

 

 

contro

 

 

 

 

la decisione 27 agosto 1998 del ___________ - ___________, ___________, __________ con la quale viene ordinato il rimpatrio del ricorrente con l’obbligo di abbandonare il territorio del Canton Ticino entro il 13 novembre 1998.

 

 

 

Ritenuto che la Camera di cassazione civile, investita dalla questione dal ricorrente,

non è autorità competente a giudicare in  materia mentre lo è, come espressamente

indicato nella stessa decisione impugnata,  il Consiglio di Stato;

 

 

 

atteso che, per l’art. 126 CPC, quando un atto è presentato a un’autorità giudiziaria

incompetente, questa lo trasmette subito, d’ufficio, all’autorità competente e ne dà

comunicazione alla parte che lo ha inoltrato

 

 

 

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il “ricorso per cassazione” 31 agosto 1998 di __________ nei confronti  della decisione 27 agosto 1998 del __________ è trasmesso, per competenza, al Consiglio di Stato del Canton Ticino, Bellinzona.

 

 

                                   2.   Intimazione a:

                                                                               

                                         ___________

 

                                         Comunicazione al lodevole Consiglio di Stato in Bellinzona con trasmissione dell’atto di ricorso e dei suoi allegati

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il Vice-presidente                                                  Il segretario