Incarto n.
16.98.00114

Lugano

21 ottobre 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 settembre 1998 presentato da

 

 

 

___________

 

 

contro

 

 

 

la sentenza e il decreto 2 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 1994 da

 

 

 

___________

patr. dall’avv. ___________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’905.- nonché il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE n. ___________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 11 ottobre 1994 ___________ ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’905.- a saldo delle fatture emesse il 20 e 21 giugno 1994 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;

 

                                         che con sentenza 2 settembre 1998 il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna tempestiva contestazione da parte della convenuta dei lavori dalla stessa commissionati all’istante, ha integralmente accolto l’istanza, mentre con decreto di identica data ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta;

 

                                         che con atto ricorsuale 30 settembre 1998 ___________ è insorta contro le predette decisioni;

                                      

                                          che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di 20 giorni;

 

                                          che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nel caso concreto, poiché la ricorrente medesima ammette di aver ricevuto le decisioni querelate il 3 settembre 1998, al momento dell’invio del ricorso (30 settembre 1998 come risulta dal timbro postale), il termine ricorsuale di 20 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 30 settembre 1998 di ___________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         ___________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria