Incarto n.
16.98.00124

Lugano

12 novembre 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 presentato da

 

 

 

__________

rappr. dall’amministratore unico __________

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 luglio 1998 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 7 luglio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’356.-;

 

                                         che al contraddittorio indetto per il 7 ottobre la convenuta non ha fatto atto di comparsa;

 

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al PE in discussione, considerando in particolare:

 

                                         che la mancata comparsa dell'escussa dev'essere intesa "nel senso che non ha nulla da opporre all'istanza di rigetto";

 

                                         che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento  sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale poiché l'unico documento prodotto dall’istante, ossia il precetto esecutivo, non può equivalere a valido riconoscimento del debito;

 

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                         che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

 

                                         che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);

                                         che nella concreta fattispecie, il solo atto che l’istante ha prodotto a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione è il precetto esecutivo, documento che viene allestito dall’ufficio esecuzioni sulla base delle indicazioni che vengono fornite dal creditore nella domanda di esecuzione (art. 69 LEF);

 

                                         che quindi nello stesso non è possibile intravedere un riconoscimento di debito ai sensi del fondamentale concetto surriferito;

 

                                         che tantomeno può essere dedotto un riconoscimento (implicito) del debito dall'assenza dell'escussa dal contraddittorio, poiché se una parte non compare è fatto obbligo al giudice di decidere in base agli atti (art. 20 cpv. 4 nuova LALEF);

                                     

                                         che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’erronea applicazione dell’art. 82 LEF e dell'art. 20 LALEF, deve essere accolto;

 

                                         che poiché il giudizio querelato è frutto di un errore manifesto commesso dal primo giudice, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altra formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

 

                                         che tuttavia, a dipendenza della procedura seguita in questa sede, non è possibile caricare spese alla parte resistente;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1. L’istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticipare dall’istante,

                                             rimane a suo carico.

                                   II.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si attribuiscono indennità.

 

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria