Incarto n.
16.98.00130

Lugano

11 dicembre 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 30 novembre 1998 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 9 novembre 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 24 luglio 1998 da

 

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’950.70 oltre accessori, domanda

accolta dal primo giudice per fr. 3’947.- oltre interessi del 5% dal 17 novembre 1997,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 24 luglio 1998 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’950.70 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;

 

                                         che statuendo il 9 novembre 1998, il pretore, accertato il benfondato della pretesa dell'istante sulla base delle risultanze istruttorie all’assunzione delle quali il convenuto non ha partecipato, ha accolto l’istanza per fr. 3’947.- oltre interessi;

 

                                         che con atto ricorsuale datato 30 novembre 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone il riesame;

 

                                         che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

 

                                         che per il computo di questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);

 

                                         che, salvo prova del contrario, la sentenza pretorile dev'essere considerata notificata per invio postale raccomandato, così come previsto dall'art. 124 cpv. 1 CPC;

 

                                          che allora, nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia tenendo conto dell’eventuale ritiro dell’invio dopo il periodo di giacenza di sette giorni (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01), la sentenza dedotta in cassazione, intimata dalla pretura il 9 novembre 1998, dev'essere considerata notificata al più tardi il 17 novembre 1998;

 

                                          che pertanto al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

                                          (data del timbro postale 30 novembre 1998) il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto;

                                         che a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non ossequia i requisiti posti dall’art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 30 novembre 1998 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                        

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria