Incarto n.
16.98.00134

Lugano

4 maggio 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 1998 presentato da

 

 

 

 

__________

(rappr. dall’__________)

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 26 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano da

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 26 novembre 1998 il Giudice di pace del circolo di Sonvico, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dallo __________ per l’incasso di fr. 160.–  oltre accessori corrispondenti alla multa e alle tasse di diffida inflitte all’escusso con decreto 19 settembre 1997, ha confermato l’opposizione al PE che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna;

 

                                          che con atto ricorsuale 2 dicembre 1998 lo __________ –per il tramite dell’__________– è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver ammesso l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna sollevata dall’escusso sulla base dell’art. 265a LEF,

 

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                          che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                          che di fronte a un attestato di carenza beni emesso nell’ambito di un fallimento, una nuova esecuzione può essere promossa unicamente se il debitore sia ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF);

 

                                          che se questi si oppone al precetto esecutivo contestando di esser ritornato a miglior fortuna, l’__________ –esaminata la ricevibilità dell’opposizione dal punto di vista formale con particolare riferimento alla sua tempestività– la trasmette al giudice del luogo dell’esecuzione (SJ 1999 pag. 87);

 

                                          che secondo l’art. 265a cpv. 1 LEF (ultima frase) la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto del diritto cantonale: sia ordinari, sia straordinari (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Huber U., in Comm. di Basilea alla LEF, 1998, vol. III, art. 265a, N. 31);

                                         

                                          che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato dallo __________;

 

                                          che comunque chi intenda opporsi alla sentenza ha la possibilità di promuovere azione ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF), ferma restando la possibilità del ricorso di diritto pubblico (Huber, op.cit., ibidem);

 

                                          che, malgrado l'irricevibilità del ricorso, alla controparte che non ha formulato osservazioni non viene assegnata nessuna indennità.

                                         

                                   

 

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 265a LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 2 dicembre 1998 dello __________ è irricevibile.

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria