|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente, |
|
segretario: |
Petrini |
visto il ricorso 9 febbraio 1998 presentato da
|
|
__________
|
|
|
|
Contro |
|
la sentenza 29 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa dalla ricorrente con istanza 23 dicembre 1997 nei confronti di
|
|
__________
|
richiamata la diffida 19 febbraio 1998 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 9 marzo 1998 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 70.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 13 marzo 1998 (cfr. ricevuta postale e dichiarazione 13 marzo 1998 della ricorrente medesima);
ritenuto che trattandosi di un termine perentorio (art. 312 cpv. 1 CPC), la giustificazione addotta dalla ricorrente a sostegno del mancato tempestivo pagamento dell’anticipo non può essere considerata di modo che questa Camera non può far altro che constatare la tardività del versamento con conseguente stralcio della causa,
decreta 1. Il ricorso 9 febbraio 1998 della __________ , avverso la decisione 29 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario