Incarto n.
16.98.00035

Lugano

23 marzo 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 26 febbraio 1998 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 16 febbraio 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 novembre 1997 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 543.15 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 


considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 12 novembre 1998 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 543.15 a saldo della fattura 21 giugno 1996 emessa per i lavori di riparazione della porta del garage dell’abitazione di quest’ultimo;

 

                                          che con sentenza 16 febbraio 1998 il primo giudice, ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto che non ha fatto atto di comparsa all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;

 

                                          che con scritto  26 febbraio 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

 

                                          che in concreto lo scritto 26 febbraio 1998 di __________, con il quale egli si limita a indicare i motivi per i quali non intende saldare la fattura della ditta __________ alla quale contesta di aver affidato un qualsiasi incarico, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice che rientri nel catalogo esaustivo dell’art. 327 CPC;

 

                                          che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva irricevibile;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato,

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 26 febbraio 1998 di __________ è nullo.

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria