Incarto n.
16.98.00044

Lugano

9 aprile 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare sulla domanda di revisione 1° aprile 1998 presentata da

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

la sentenza 27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 agosto 1995 da

 

 

__________

patr. dallo studio legale __________

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’650.05 oltre accessori nonché

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no. __________ del fondo base n. __________ RFD Melide di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 22 agosto 1995 la Comunione dei compro-prietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ -proprietario della quota di PPP __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’650.05 corrispondenti ai contributi condominiali dovuti per il periodo 1993/95, oltre all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;

 

                                         che con sentenza 27 dicembre 1995 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con scritto 1° aprile 1998 __________ ha chiesto la revisione della sentenza per il fatto che questa non gli sarebbe stata notificata validamente al suo domicilio, ciò che gli ha impedito di interporre tempestivo ricorso;

 

                                         che l'art. 340 CPC prevede la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza

                                         a)  se ha pronunciato su domande non formulate o se ha omesso di pronunciare su domande formulate;

                                         b)  se ha aggiudicato più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti riconosciuto;

                                         c)   se la sentenza contiene disposizioni contraddittorie;

                                         d)  se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;

 

                                         che il motivo di revisione addotto da __________ non rientra tra quelli enumerati all’art. 340 CPC, ragione per la quale la domanda come tale deve essere respinta;

 

                                         che in ogni caso lo scritto 1° aprile 1998 non può neppure valere quale ricorso per cassazione fondato sulla violazione delle norme procedurali che regolano la notifica degli atti giudiziari;

 

                                         che infatti secondo l’art. 120 cpv. 2 CPC la notifica di un atto giudiziario avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o svolge la sua attività;

 

                                         che per quanto attiene alle modalità di notifica, la stessa si reputa regolarmente avvenuta mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC), anche qualora il suo destinatario rifiuti o impedisca la consegna (art. 124 cpv. 5 CPC);

 

                                         che in concreto la sentenza 27 dicembre 1995 è stata regolarmente notificata, mediante invio raccomandato n. __________, a ____________________luogo dove __________ esercita la sua attività lavorativa e dove la pretura gli ha indirizzato tutta la corrispondenza, in particolare la citazione all’udienza di contraddittorio che egli ha regolarmente ricevuto come lo prova il suo scritto 4 settembre 1995;

 

                                         che alla luce di quanto sopra esposto lo scritto 1° aprile 1998 di ____________________ a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve essere respinto sia che si tratti di domanda di revisione che di ricorso per cassazione;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   La domanda di revisione 1° aprile 1998 di __________ è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria