Incarto n.
16.98.00045

Lugano

15 aprile 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’impugnazione 3 aprile 1998 presentata nella forma dell’appello da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

il decreto 25 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997 da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

con il quale il pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa

indicazione di fatti o prove presentata dalla convenuta,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                          che nell’ambito della causa promossa da __________ nei confronti della ex datrice di lavoro __________ tendente all’incasso di fr. 5’040.90 a saldo delle proprie pretese salariali, il pretore ha emanato il decreto 25 marzo 1988 con il quale ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa indicazione di fatti e prove presentata dalla convenuta;

 

                                          che con atto ricorsuale 3 aprile 1997 __________ è insorta contro il predetto decreto postulandone l’annullamento con conseguente ammissione delle prove da lei indicate nell’istanza di restituzione in intero 18 marzo 1998;

 

                                          che la vertenza che oppone le parti rientra nelle competenze inappellabili del pretore (art. 416 e 15 CPC e 13 LOG);

 

                                          che secondo l’art. 327 CPC sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori  come istanza unica, ossia le decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 20);

 

                                          che nelle cause inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione, non v’è possibilità di appellazione contro i decreti decisi in corso di procedura, sia perché l’art. 327 CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori di procedura -in specie della lesione del diritto di essere sentiti (lett. e)- sia in applicazione analogica dell’art. 382 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 3);

 

                                          che l’appellabilità sancita dall’art. 141 CPC non ha pertanto carattere generale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 141 n. 2);

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

 

Per i quali motivi,

richiamate le norme qui menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:

 

 

                                1.      Il ricorso 3 aprile 1998 di __________ è irricevibile.

 

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                          Non si assegnano ripetibili.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria