Incarto n.
16.98.00047

Lugano

14 aprile 1998/lg

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 aprile 1998 presentato da

 

 

 

__________

__________

__________, 

patr. dall’avv. dr. __________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 26 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa promossa con istanza 17 febbraio 1998 da

 

 

 

__________

 

 

con la quale gli istanti hanno convenuto in giudizio la Comunione dei comproprietari

del __________ al fine di ottenere la nomina di un

amministratore alla Comunità, domanda accolta dal primo giudice,

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 17 febbraio 1998 alcuni comproprietari del __________ hanno adito il pretore chiedendo la nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 712q CC, domanda che il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto con sentenza 26 marzo 1998;

 

                                         che con ricorso per cassazione 6 aprile 1998 ___________ e __________ e _________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

 

                                         che la richiesta di nomina dell’amministratore della comproprietà deve essere decisa dal pretore secondo la procedura di cui agli art. 361 segg. CPC (art. 4 n. 20 e art. 5 LAC);

 

                                         che le decisioni prese dal pretore in quest’ambito possono essere impugnate davanti alla Camera civile di appello (art. 370 cpv. 1 CPC);

 

                                         che secondo l’art. 1 del Regolamento sulla competenza delle Camere civili del Tribunale di appello, competente a giudicare le appellazioni nella materia che ci occupa è la prima Camera civile e non la Camera di cassazione civile, competente a decidere i ricorsi per cassazione presentati contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 291-301 CPC);

 

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso 6 aprile 1998

                                         viene trasmesso per competenza alla prima Camera civile del Tribunale di appello (art. 126 CPC);

 

 

 

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e le norme di legge citate,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 6 aprile 1998 di ___________ __________ e __________ viene trasmesso per competenza alla prima Camera civile del Tribunale di appello.

                                     

                                   2.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria