Incarto n.
16.98.00055

Lugano

5 maggio 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 aprile 1998 presentato da

 

 

 

avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 26 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 settembre 1997 da

 

 

 

________

rappr. dall’Ufficio __________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 


considerato

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 24 settembre 1997 lo _____________, per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 80.- pari a una multa e tassa di diffida notificate a quest’ultimo dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città per il mancato allestimento della dichiarazione fiscale per il periodo 1995-96;

 

                                          che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella decisione di multa 10 ottobre 1996 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città regolarmente passata in giudicato, ha accolto l’istanza non avendo il convenuto comprovato la sua eccezione secondo la quale contro questa decisione sarebbe pendente reclamo;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame _________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver effettuato il richiamo dell’incarto fiscale come da sua richiesta al contraddittorio, lamenta inoltre la mancata stesura del relativo  verbale;

 

                                          che giusta l’art. 387 cpv. 2 CPC, identico nel suo contenuto  all’art. 20 cpv. 2 LALEF, all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni;

 

                                          che ciò significa che nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione non è di principio ammesso il richiamo di documenti, a maggior ragione quando come in concreto questi sono in possesso delle parti;

 

                                          che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che da verifiche effettuate da questa Camera la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo non è stata impugnata dal ricorrente: da qui l’infondatezza della sua opposizione al PE;

                                          che per quanto attiene al mancato allestimento del verbale di contraddittorio, se è pur vero che questa formalità imposta dall’art. 298 CPC è stata disattesa dal primo giudice, è altrettanto vero che nella fattispecie il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dal mancato ossequio di questa esigenza procedurale, tant’è che nel ricorso egli propone l’unica censura già proposta dinanzi al primo giudice e da questi ritenuta infondata;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                          che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 14 aprile 1998 dell’avv. _____________ è respinto.

 

                                2.      Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria