Incarto n.
16.98.00057

Lugano

19 giugno 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1998 presentato da

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 19 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 novembre 1997 da

 

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al ____________________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice che ha rigettato in via definitiva l’opposizione limitatamente a fr. 400.– oltre accessori, e in via provvisoria per fr. 7’492.– oltre accessori,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto: che con istanza 5 novembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 7’892.– oltre accessori, di cui fr. 7’492.– a saldo di pigioni di spettanza dell’istante per il periodo 1992-93, e fr. 400.– a titolo di ripetibili riconosciute all’istante nell’ambito di procedure giudiziarie che la opponevano alla convenuta in relazione ai contratti di locazione di un appartamento e di un parcheggio sottoscritti dalle parti;

 

                                          che con sentenza 19 gennaio 1998 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5 ha accolto l’istanza della __________ rigettando l’opposizione in via provvisoria per fr. 7’492.– e in via definitiva per fr. 400.–;

 

                                          che con atto ricorsuale 29 aprile 1998 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;

 

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 della Legge concernente l’adegua-mento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF) nonché in conformità con l’art. 388 cpv. 3 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

 

                                          che la ricorrente sostiene di aver ricevuto la sentenza pretorile solo il 4 aprile 1998, sennonché dalla distinta delle raccomandate della Pretura risulta che questa le è stata notificata al suo domicilio di __________ con invio raccomandato n. __________del 19 gennaio 1998, quindi in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;

 

                                          che la raccomandata contenente la sentenza qui dedotta in cassazione non è effettivamente stata ritirata dalla destinataria ma rinviata al mittente;

 

                                          che in simili casi, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);

 

                                          che pertanto al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

                                          (data del timbro postale 29 aprile 1998) il termine ricorsuale di 10 giorni -pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già ampiamente scaduto;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 29 aprile 1998 di __________  è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________                

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria