Incarto n.
16.98.00060

Lugano

18 maggio 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 8 maggio 1998 presentato da

 

 

 

_____________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 20 aprile 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 17 settembre 1997 nei confronti di

 

 

 

_____________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 14 agosto 1997

dell’Ufficio di conciliazione di Locarno con la conseguente condanna dei convenuti al

pagamento di fr. 1’794.85, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con decisione 14 agosto 1997 l’Ufficio di conciliazione di Locarno, in parziale accoglimento dell’istanza 12 maggio 1997 presentata da __________ -che hanno occupato un appartamento di proprietà di _____________ a __________ dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1996- ha decretato a loro favore la liberazione del deposito di garanzia di fr. 1’500.- oltre interessi, dedotti fr. 566.05 riconosciuti alla locatrice a titolo di parziale risarcimento danni;

 

                                          che con scritto 17 settembre 1997 _____________ ha adito il pretore postulando l’annullamento della predetta decisione e il conseguente integrale riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie per complessivi fr. 1’794.85;

 

                                          che i convenuti si sono opposti all’istanza contestando di aver  cagionato danni all’ente locato, danni la cui notifica sarebbe in ogni caso tardiva;

 

                                          che con il querelato giudizio il pretore, accertata la tempestività della notifica unicamente per quanto attiene al danneggiamento delle pareti e del soffitto, ha posto a carico dei conduttori il pagamento di fr. 629.15 quale partecipazione alle spese di ritinteggio dell’ente locato; egli ha inoltre riconosciuto ai conduttori l’importo di fr. 147.50 pari agli interessi che la cauzione avrebbe loro fruttato se regolarmente depositata su un conto bancario, di modo che ha condannato _____________ a restituire ai convenuti l’importo di fr. 1’018.35;

 

                                          che con atto ricorsuale 8 maggio 1998 _____________ è insorta contro il giudizio pretorile; 

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 8 maggio 1998 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni a sostegno della sua domanda di risarcimento danni da compensare con il deposito di garanzia rivendicato da controparte;

 

                                          che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato;

 

                                          che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 24 novembre 1997 di _____________ è nullo.

                                   

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-sono poste a carico della ricorrente.

                                         

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Campagna.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria